Cosa fa
Legittimazione
Viene costituita in occasione delle Elezioni dei rappresentanti dei Docenti, del personale ATA, dei genitori e degli studenti in seno al Consiglio di Istituto.
La sua composizione e i suoi compiti sono definiti dall’Art. 24 e seguenti dell’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”.
Funzionamento
La Commissione elettorale è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello); essa delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione elettorale di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo. Le commissioni elettorali di istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all’insediamento delle nuove commissioni elettorali.
I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.
I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.
Il Dirigente è tenuto a comunicare alla commissione elettorale di istituto entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (entro il 50° nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) i nominativi dei docenti, degli alunni, del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni.
La commissione elettorale sulla base di tali comunicazioni forma ed aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:
- elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;
- elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti ALLA scuola;
- elenco degli alunni della scuola (nelle scuole secondarie di 2° grado e artistiche e nei corsi serali per lavoratori studenti);
- elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola compreso il corrispondente personale dipendente dagli enti locali.
Gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine alfabetico.
Gli elenchi suddetti sono depositati presso la segreteria dell’ istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affliggere all’albo dei predetti istituti.
Gli elenchi, che devono indicare le generalità degli iscritti, debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 40° in caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).
I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso istituto votano una sola volta per il consiglio di istituto. A tal fine – nell’ipotesi di mancata comunicazione da parte degli interessati – la commissione elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni.
Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto, evitando, comunque, che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnato al seggio.
Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi. (Art.28).
Le liste dei candidati
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
L’autenticazione può essere effettuata anche se l’interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l’identità del soggetto sia nota all’organo che procede all’autenticazione.
Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.
L’autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera – da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest’ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l’autenticazione sia fatta.
Presentazione delle liste
Ciascuna lista deve essere presentata:
- da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori fino a dieci;
- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).
I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3.
Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di circolo o istituto cura l’affissione all’albo delle liste dei candidati.
La Commissione elettorale ha il compito di controllare che le liste siano corrette nella presentazione e nel numero dei componenti.
Di tutte le operazioni la Commissione elettorale redige apposito verbale.
I presentatori di lista, i candidati, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare possono illustrare i propri programmi. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.
Le schede elettorali – I seggi
Le schede per l’espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio. Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri, su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: “Elezioni del consiglio di istituto”.
I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette, esempio: “Genitori”, “Alunni”, “Docenti”, “Personale A.T.A.”.
Tutte le schede debbono, infine, recare l’indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.
Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati.
Per ogni plesso deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni per ridurre al minimo il disagio degli elettori.
Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.
I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente su designazione della commissione elettorale.
I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.
Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’espletamento delle relative funzioni.
Il riposo festivo non goduto è compensato con l’esonero dal servizio in un giorno feriale nell’ambito della settimana immediatamente successiva.
Le votazioni
Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.
Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio.
Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.
Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.
Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.
Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.
Delle operazioni di votazione viene redatto – in duplice originale – processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.
Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.
Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Lo scrutinio
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.
Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:
a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
Se l’elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
Se, invece, l’elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell’elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all’annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell’elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l’elettore stesso.
Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso l’istituto in cui ha operato il seggio.
L’altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l’elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: “elezione del consiglio di istituto”) va rimesso subito al seggio che ai sensi del primo comma del successivo art. 44 è competente a procedere all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.
Attribuzione dei posti
1. Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.
Detto seggio è integrato al momento dell’espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal direttore didattico o preside tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.
La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.
Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio n.1 riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio.
Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.
Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
Proclamazione degli eletti
Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell’albo della scuola.
COMMISSIONE ELETTORALE | prof. Daniele Cappellazzo |
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CAP
30173
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Orari
Dalle 08:30 alle 16:30
Ulteriori informazioni
Ricorsi
I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.
I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.